Il ruolo dei nonni nel rapporto con i nipoti durante la separazione dei coniugi
L’importanza del rapporto nonni-nipoti sancito dal nostro legislatore, da quello comunitario ed internazionale, affermando il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto stabile e duraturo, viene confermato in diverse pronunce della Cassazione aprendo le porte alla perdita della responsabilità genitoriale nei confronti di quei genitori che, spesso per rivendicazioni, impediscono ai figli di conservare affetti così importati per la loro crescita. Sul diritto dei nonni ad avere rapporti con il nipote prevale Solo l’interesse del minore, se questi si rivelano inadeguati o addirittura dannosi per il suo sviluppo.
Nonni e nipoti quindi possono dire la loro se i genitori del bambino dovessero tentare di ostacolare un rapporto così importante per la crescita del loro figlio ed in virtù dell’art. 317 bis del codice civile, che prevede il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti.
Il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto che sia degno di essere definito tale è un diritto che il nonno può tutelare ricorrendo, se necessario al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza, affinché adotti i provvedimenti necessari.
Secondo la sentenza n. 16410/2020 della Cassazione i nipoti vanno ascoltati quando c’è di mezzo il rapporto con i nonni. La Corte ha anche modo di precisare che “i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c”, hanno l’attitudine a dirimere conflitti tra posizioni soggettive diverse “nei quali il minore è da considerare -parte-. (…) Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.”
Per l’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.Va salvaguardato anche il rapporto con il nonno o la nonna “acquisiti”
—
Per ulteriori approfondimenti: Studio Legale Civile & Penale Avv. Paolo Saracco